27 Luglio 2024

Cordoli pista ciclabile

DESCRIZIONE SPARTITRAFFICO PISTA CICLABILE
I cordoli spartitraffico per pista ciclabile in cemento sono elementi prefabbricati in calcestruzzo posizionati lungo i bordi della pista. Questi cordoli di diversa altezza delimitano il percorso e aumentando la sicurezza dei ciclisti. Disponibili in diverse conformazioni in base all'ingombro della carreggiata possono essere tinteggiati con vernici speciali per aumentare la visibilità. In sintesi, i cordoli per pista ciclabile in cemento sono un importante elemento di sicurezza e delimitazione del percorso, che protegge i ciclisti e mantiene la pista ciclabile organizzata e visibile.
Normativa - D.M. n.557 del 1999
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 30 novembre 1999, n. 557
Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.



Art. 7. Larghezza delle corsie e degli spartitraffico

1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.

2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.

3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.
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